Ing. Massimo Bartoletti (iscr. al n. 1424 Albo Ingegneri CS) 360527363 per conto di UNIONE ARTIGIANI ITALIANI (UAI) VIALE MANCINI N. 138 – 87100 COSENZA

 

INFORMATIVA SINTETICA AI DATORI DI LAVORO SUGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DAL D.LGS 81/08 (TUS – Testo Unico Sicurezza) SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

 

Premessa

L’”evoluzione” della normativa riguardante la sicurezza dei luoghi di lavoro impone un insieme di adempimenti principalmente a carico dei Datori di Lavoro.

Si definisce Datore di Lavoro colui il quale ha almeno un dipendente (art. 2 comma 1 del D.lgs 81/08).

Il D.lgs 81/08 denominato anche Testo Unico della Sicurezza abroga il “precedente” D.lgs 626/94, si presume già “conosciuto” da tutti i Datori di Lavoro, e quasi tutte le altre normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, “inglobandone” e modificandone parzialmente i contenuti. Il Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla falsa riga del D.lgs 626/94, prevede una serie di adempimenti per le aziende che hanno personale alle loro dipendenze, che si possono riassumere in maniera schematica con l’obbligo di creare una sorta di sistema sicurezza aziendale che comporta (come adempimenti centrali) da parte del Datore di Lavoro la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi (o, nei casi previsti, l’assunzione diretta di tale incarico) e l’effettuazione della Valutazione dei Rischi per l’individuazione delle misure necessarie per contrastarli, insieme ad una serie di adempimenti quali la nomina delle cariche aziendali, la formazione dei dipendenti, la consegna dei DPI, ecc..

Premesso che in termini normativi “sicurezza nei luoghi di lavoro” significa “assenza di rischi”, la Valutazione dei Rischi deve essere effettuata perché solo in conseguenza di questa si possono stabilire tutte le misure necessarie per tendere a eliminare i rischi (intesi come nemici della sicurezza) e quindi migliorare i livelli di sicurezza.

 

Cariche/incarichi aziendali inerenti la sicurezza e formazione

Oltre al Medico Competente, contestualmente alla Valutazione dei Rischi bisogna nominare tutte le cariche aziendali (ciascuna delle quali può richiedere il “coinvolgimento” di più persone oltre a un responsabile “verticale” se l’azienda supera determinate “dimensioni” o se è a “particolare rischio”) che seguono.

- RSPP, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi (nomina “obbligatoria” ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 81/08) – Il Datore di Lavoro deve nominare il RSPP che deve avere determinati requisiti (deve essere un tecnico dotato di attestato di formazione specifica, Moduli A, B e C in relazione al D.lgs 81/08). Nei casi di aziende con “pochi” dipendenti (in via preliminare si può pensare ai 30 dipendenti, salvo approfondimenti specifici), ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 81/08, il Datore di Lavoro può assumere direttamente l’incarico di RSPP, seguendo un corso regolamentato dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, entrato in vigore il 26/01/2012 che prevede tre tipologie di corsi (della durata di 16, 32 o 48 ore) in relazione alla classificazione (rischio basso, medio o alto) in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda;

- RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (carica ai sensi dell’art. 47 del D.lgs 81/08) – Questa carica deve essere assunta da un Dipendente scelto dai colleghi (per questa figura è previsto dal D.M. 16/01/97, un corso di 32 ore). In caso di mancata nomina del RLS all’interno dell’azienda, bisogna richiedere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) ad organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, enti bilaterali, organismi paritetici, ecc.. In ogni caso il nominativo del RLS (o del RLST) deve risultare da una nomina o elezione e deve essere comunicato all’INAIL.

- Addetto all’Emergenza incendio (incarico “obbligatorio” ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 81/08) – Incarico che in relazione al contesto aziendale può essere assunto (ma è il datore di lavoro che decide) da un Dipendente o dal Datore di Lavoro (per questa figura sono previsti dei corsi ai sensi del D.M. 10/03/98 in relazione al rischio incendio che può essere rischio basso, rischio medio, rischio elevato);

- Addetto al Primo Soccorso (incarico “obbligatorio” ai sensi dell’art. 45 del D.lgs 81/08) – Incarico che in relazione al contesto aziendale può essere assunto (ma è il datore di lavoro che decide) da un Dipendente o dal Datore di Lavoro (per questa figura è previsto un corso di durata variabile, in relazione alla categoria di rischio a cui appartiene l’azienda, in base al D.M. 388/2003).

 

Dipendenti – Tutti i dipendenti assunti dopo il 26/01/2012, data di entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2012 o che non hanno mai avuto la formazione prevista dagli articoli 36 e 37 del D.lgs 81/08, devono essere formati secondo le modalità previste da tale accordo che, in particolare, prevede tre tipologie di corsi (della durata di 8, 12 o 16 ore) in relazione alla classificazione dell’azienda (rischio basso, medio o alto) in base al settore ATECO di appartenenza. Tutti i dipendenti addetti ad Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008) devono essere formati in base a quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. Tutti i dipendenti addetti al Montaggio e Smontaggio ponteggi, devono avere una formazione particolare (corso specifico di ponteggisti con rilascio di attestato) in relazione al D.lgs 81/08.

Si precisa che il Testo Unico prevede anche un aggiornamento continuo per tutti i Dipendenti e per tutti coloro i quali ricoprono incarichi inerenti la sicurezza, ciascuno in base al proprio ruolo (RSPP, RLS, Add. Emergenza, Add. Primo Soccorso), secondo le modalità stabilite dal succitato Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, entrato in vigore il 26/01/2012.

 

Adempienti D.lgs 81/08 (TUS.: testo unico sicurezza)

Per poter effettuare tutti gli adempimenti obbligatori sopra citati, nel caso non si intenda nominare un RSPP esterno, è opportuno avvalersi della consulenza di un tecnico che possa dimostrare un’esperienza almeno triennale nel settore della formazione in materia di sicurezza (perché tale esperienza è richiesta per la formazione dei dipendenti in azienda, dall’accordo Stato-Regioni). La consulenza di un tecnico di fiducia esterno non è obbligatoria ma si ritiene necessaria per poter assolvere a tutti gli adempimenti connessi all’”applicazione del TUS” da parte del Datore di Lavoro che assume l’incarico di RSPP.

Gli adempimenti principali sono costituiti dall’effettuazione della Valutazione dei Rischi per l’individuazione delle misure da prendere (citando anche le procedure da attuare) al fine di tendere ad eliminarli, dall’effettuazione della formazione in azienda e dalla compilazione e “validazione” della documentazione connessa alla Valutazione dei Rischi, comprensiva degli elaborati vari quali:

- verbali formazione/informazione/addestramento (ai sensi degli articoli 36 e 37 del TUS e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011);

- nomine cariche aziendali (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti Emergenza, Addetti Primo Soccorso);

- nomina del Medico competente (che deve essere specializzato in medicina del lavoro o medicina legale);

- documenti dimostranti la partecipazione dei dipendenti alla Valutazione dei Rischi (questionario);

- DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);

- documento informativo sulla valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 36 del TUS;

- piano di emergenza,

- piano manutenzione macchinari,

- lettere di consegna DPI ai dipendenti,

e altra la documentazione prescritta, scaturente dalla Valutazione dei Rischi.

Adeguamento e sanzioni principali

- Per le aziende che avevano adempiuto agli obblighi del D.lgs 626/94 e quindi erano in possesso di tutta la documentazione a dimostrazione dell’assolvimento di tali obblighi è stata fissata la data del 31/12/2008, come data ultima per l’adeguamento del sistema sicurezza aziendale alla nuova normativa (comportante verosimilmente il rifacimento della Valutazione dei Rischi e di tutto ciò che ne consegue).

In caso di controllo ispettivo, il mancato adeguamento del sistema sicurezza aziendale al Testo Unico della Sicurezza equivale alla mancata Valutazione dei Rischi.

- Le aziende che hanno “aperto” (prima assunzione) successivamente all’entrata in vigore del D.lgs 81/08, hanno 90 giorni di tempo per effettuare la Valutazione dei Rischi e per gli adempimenti collegati tuttavia dalla lettura degli articoli 36 e 37 del D.lgs 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni citato più volte, emerge chiaramente che ogni lavoratore deve essere formato per lo svolgimento della proprie mansioni, prima di iniziare a svolgerle. Per tale mancato tempestivo adempimento sono previste delle sanzioni significative (Sanzioni Penali per il datore di lavoro e il dirigenteViolazione Art. 36, co. 1 e 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro(Art. 55, co. 5, lett. c).

- Per la mancata Valutazione dei Rischi e per la mancata nomina del RSPP “è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell’art. 29, comma 1 b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’art. 34, comma 2”.

Altre Sanzioni Penali per il datore di lavoro, • Art. 28, co. 2, lett. b), c) o d): ammenda da 2.000 a 4.000 euro se adotta il documento di cui all’Art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi [Art. 55, co. 3] • Art. 28, co. 2, lett. a), primo periodo, ed f): ammenda da 1.000 a 2.000 euro se adotta il documento di cui all’Art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi [Art. 55, co. 4]

Per un ulteriore approfondimento sulle sanzioni si può leggere l’articolo 55 del D.lgs 81/08, dove è riportata una parte delle decine di sanzioni corrispondenti a ciascuna violazione.

Chi non effettua la valutazione dei rischi e non nomina il RSPP, generalmente non ha adempiuto a tutti gli altri obblighi prescritti e quindi in caso di controlli di routine da parte degli ispettori del lavoro, incorre praticamente in tutte le violazioni per le quali sono previste sanzioni. Inoltre, in caso di controlli conseguenti a contenziosi con dipendenti o a incidenti sul lavoro la cui prognosi è superiore a 65 giorni, sarà il giudice a decidere.

 

Documento informativo schematico redatto in marzo 2012

Schema sintetico adempimenti e sanzioni
Informativa e Sanzioni.pdf
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